Riconosciuto il diritto della donna alla PMA e al trasferimento degli embrioni anche dopo la separazione

26 Febbraio 2021

+++ Comunicato stampa +++
 
Gli embrioni creati e crioconservati da una coppia (coniugata o convivente) per essere impiegati in un trattamento di PMA, potranno essere utilizzati dalla donna contro la volontà del partner anche dopo la pronuncia di separazione personale della coppia da parte del Tribunale?
La risposta l'ha fornita il Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, il quale per la prima volta in Italia decide sulla questione su questo tema estremamente spinoso atteso il numero crescente di separazioni (circa 4 coppie su 10 si separano entro i primi 5 anni) e di coloro che chiedono di accedere alla PMA (oltre il 20 % delle coppie presenta problemi di infertilità).
L'ordinanza favorevole alla richiesta della donna adottata dal Tribunale monocratico è stata poi reclamata e confermata dal Tribunale in composizione collegiale questo mese. Si tratta di due pronunce destinate a far molto rumore perchè riconoscono il diritto assoluto della donna di utilizzare gli embrioni creati con il coniuge e poi congelati anche dopo la pronuncia della separazione personale e nonostante la contrarietà dell'ex marito!
 
Commento breve
In applicazione dell'art 6 c 3 L 40/04 "I l consenso alla PMA può essere revocato fino alla fecondazione dell'ovocita" l'uomo, anche dopo la fine del rapporto di coppia e la pronuncia della separazione da parte del tribunale, difronte alla richiesta della partner di procedere al transfer della blastocisti nel frattempo crioconservate, non ha alcuna possibilità di revocare il consenso precedentemente prestato e dunque non puo giuridicamente impedire alla 'ormai ex' di procedere al tentativo di gravidanza. Dunque in sostanza l'uomo sarebbe costretto ad assumere la paternità giuridica, con tutti i relativi obblighi economici e morali, verso un figlio nato anche a distanza di molti anni dallo scioglimento del matrimonio.
Si tratta di una decisione sicuramente destinata a far discutere per i molteplici profili giuridici ed etico sociali implicati e per il potenziale impatto sulle tante coppie che si separano e hanno embrioni crioconservati per trattamenti di PMA.
In forza del principio di autoresponsabilità , il consenso dato alla produzione della blastocisti crioconservata in vitro determina , nei fatti, l'assunzione dello status genitoriale senza alcuna possibilità di revoca. La circostanza che il rapporto familiare e coniugale, che costituisce la giustificazione del progetto genitoriale che la coppia voleva realizzare, sia venuto meno (con la pronuncia di separazione nel frattempo intervenuta) risulta dunque irrilevante. La donna potrà comunque procedere al tentativo di gravidanza. In caso di nascita del figlio l'ex marito sarà riconosciuto come il padre legittimo del nato e conseguentemente tenuto ad ogni obbligo materiale e morale verso di esso.
Una decisione che farà sicuramente discutere...
 
Avv. Prof. Gianni Baldini
Presidente Associazione Avvocati Matrimonialisti della Toscana
Direttore Fondazione PMA Italia
 
Avv. Rosaria Zema
Avvocato Foro di Santa Maria Capua Vetere